Si informa che il Tribunale Amministrativo della Toscana, ha accolto i due ricorsi presentati da Confcommercio e Fipe Firenze contro le disposizioni emanate dal Comune di Firenze che obbligavano i titolari degli esercizi di somministrazione a consentire l’uso del bagno a chiunque ne facesse richiesta (clienti e non) e conferiva, in capo all’esercente, la totale responsabilità in merito al rumore prodotto dagli avventori all’esterno e all’interno del locale secondo valutazioni basate su criteri del tutto aleatori “secondo il normale apprezzamento”.
Dalle sentenze del TAR si evince quindi :
· che i titolari degli esercizi di somministrazione non sono più obbligati a concedere l’uso del servizio igienico a chiunque lo richieda, rimanendo invece in vigore tale obbligo nei confronti della clientela;
· che, pur essendo tenuto ad attuare tutte le cautele possibili per limitare il rumore prodotto all’esterno e all’interno del proprio locale, il titolare non può essere sanzionato sulla base di valutazioni generiche dell’organo accertatore secondo criteri del tutto aleatori e interpretazioni soggettive. Al tempo stesso, la sentenza evidenzia la non potestà di intervento dei gestori in caso di situazioni poste in essere da soggetti all’esterno del locale.
Fipe-Confcommercio Firenze esprime soddisfazione sulle sentenze che rendono giustizia e dignità alla categoria dei pubblici esercenti i quali devono continuare ad operare con spirito di servizio senza tuttavia rinunciare alla propria libertà imprenditoriale.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli associati possono rivolgersi alla segreteria Fipe – tel.0552036928 – mail fipe@confcommercio.firenze.it .