Estratto Conto Certificativo: in arrivo anche per i dipendenti pubblici

Qualora un lavoratore abbia la necessità di sapere con certezza quando andrà in pensione, dovrà farsi rilasciare l’apposito certificato de parte dell’Inps: Estratto Conto Certificativo (ECOCERT). INFO: Enasco 50 & Più Firenze (dott. Angelo Rizzo) tel 055 2036921 - enasco.fi@enasco.it

Il classico estratto conto contributivo, che è facilmente reperibile anche dall’area “My Inps” del sito istituzionale della Previdenza Sociale infatti non ha valore certificativo.

 

Pur trattandosi di un estratto conto rilasciato dall’Inps e disponibile per chi ha accesso ai servizi digitali dell’Istituto tramite Pin dispositivo, Cie, Cns o Spid, non ha valore definitivo.

Occorre invece recuperare quello che è chiamato ECOCERT (Estratto Conto Certificativo), anche in questo caso un estratto conto dei contributi versati da un lavoratore, ma con valenza certificativa. Un documento questo che va richiesto direttamente all’Inps il quale dopo gli opportuni controlli, lo rimette a disposizione del diretto interessato.

 

Estratto Conto Certificativo: cosa c’è da sapere

 

La fondamentale differenza tra estratto conto certificativo e semplice estratto conto contributivo (altra funzionalità online prevista dal portale Inps), è il valore legale.

L’estratto conto contributivo è certamente utile per avere un quadro della propria posizione ma è un documento emesso senza effettuare tutti i controlli che invece, l’Istituto Previdenziale effettua quando deve formalmente calcolare e versare la pensione. Il documento ECOCERT a questo proposito, serve esattamente per presentare la domanda di pensione.

 

L’Inps ufficializza l’estensione del servizio per l’avvio delle procedure di pensione, ora su richiesta anche per tutti gli iscritti alla gestione pubblica, compresi i dipendenti di amministrazioni locali, sanità, territori delle direzioni regionali di Piemonte, Emilia-Romagna, Marche e Campania, coordinamento metropolitano di Napoli, Sicilia.

La comunicazione ha valore certificativo ai fini del calcolo della pensione, il che comporta l’attivazione di un formale procedimento amministrativo attraverso il quale l’Inps arriva a dichiarare l’effettiva consistenza del conto contributivo individuale del richiedente.

 

Il rilascio dell'estratto in esame, è stato preceduto da una serie di attività iniziate nel 2016 per consentire di processare anche il conto assicurativo degli iscritti alla Gestione Pubblica. Le implementazioni hanno riguardato nelle fasi iniziali, le certificazioni del diritto a pensione, poi gli strumenti consulenziali per tutte le Casse della Gestione dipendenti pubblici e infine il calcolo delle pensioni per gli iscritti alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, Cassa Pensioni Sanitari, Cassa Pensioni Insegnanti, Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari. 

A completamento di questo percorso, è stata ora

attivata la procedura per l'emissione dell'Estratto Conto Certificativo (ECOCERT) anche per gli iscritti alla Gestione Pubblica.

 

In prima battuta la trattazione dell'ECOCERT è stata aperta su 5 sedi territoriali (Asti, Avellino, Macerata, Messina e Ravenna) e ha riguardato esclusivamente gli iscritti alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL) e alla Cassa Pensioni Sanitari (CPS). Ora, terminata la fase sperimentale, la definizione dell'ECOCERT, esclusivamente per gli iscritti CPDEL e CPS, è estesa alle strutture afferenti alle seguenti Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano: DR Piemonte, DR Emilia Romagna, DR Marche, DR Campania, DCM Napoli, DR Sicilia.

Inoltre, solo sulle 5 sedi territoriali coinvolte nella prima fase sperimentale, è ampliata la possibilità di emettere l'ECOCERT anche per gli iscritti alla Cassa Trattamenti Pensionistici dipendenti dello Stato (CTPS), alla Cassa Pensioni Insegnanti (CPI), alla Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG).

 

Come si richiede l’Estratto Conto Certificativo

 

L’estratto dovrà essere emesso entro 55 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della domanda completa; il termine può essere oggetto di sospensione, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Istituto e non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. In caso le amministrazioni non forniscano riscontro entro i termini sopracitati, è possibile procedere alla neutralizzazione del periodo non certificato.

 

È da evidenziare che non è possibile respingere la richiesta di ECOCERT in attesa delle attività connesse alla sistemazione del conto, anche in caso di coinvolgimento del datore di lavoro. Inoltre, deve essere prestata attenzione alla presenza di richieste di variazione della posizione assicurativa (RVPA) in attesa di definizione, la cui lavorazione deve essere completata necessariamente prima dell'emissione dell'ECOCERT.

 

 

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