L’aspettativa non retribuita può essere riscattata

Una possibilità che consente di raggiungere i requisiti contributivi per la pensione anche per periodi precedenti al 31/12/1996. Se avete altri interrogativi su fisco&previdenza da sottoporre agli esperti di 50&Più, potete scrivere all'indirizzo enasco.fi@enasco.it o chiamare il numero di telefono 055 664795.

È sempre più difficile avere alle spalle un estratto conto contributivo “senza buchi”, cioè vantare una carriera lavorativa senza alcuna interruzione, a partire dalla data della prima assunzione; infatti a causa del perdurare della crisi e dei cambiamenti nel mondo del lavoro, i periodi di occupazione non sono sempre consequenziali tra di loro e per questo possono riscontrarsi periodi privi di contribuzione anche piuttosto estesi.

 

Proprio per questo motivo, è opportuno sapere che la legge prevede la possibilità di avvicinarsi ai requisiti richiesti per la pensione attraverso il pagamento di alcuni contributi, i contributi da riscatto. Esistono infatti alcuni periodi della vita dei lavoratori che, pur non essendo coperti da contribuzione, possono essere riscattati e risultare, così, ugualmente coperti.

 

Con la premessa che i contributi da riscatto corrispondono dunque a periodi altrimenti privi di contribuzione, sono in particolar modo 3 le situazioni nelle quali la disciplina vigente consente di intervenire: 

  1. periodi per i quali vi sia stata omissione contributiva ma sia nel frattempo già intervenuta la prescrizione di legge (la contribuzione obbligatoria si prescrive infatti nell’arco di 10 anni: trascorso questo periodo, per recuperare un eventuale “buco” assicurativo non resta che il riscatto); 
  2. periodi per i quali non era previsto l’obbligo di versamento contributivo (ad esempio, la laurea o altri titoli di studio equiparati); 
  3. periodi per i quali siano stata introdotte particolari disposizioni legislative. 

In tutti i casi, quella di riscatto resta una facoltà a discrezione del lavoratore/pensionato (o dei superstiti in caso di decesso), che deve quindi farne espressa domanda all’INPS.  Possono richiedere il riscatto, nel rispetto delle norme che disciplinano le specifiche casistiche, tutti i lavoratori iscritti all’A.G.O., così come gli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i parasubordinati iscritti alla Gestione Separata o, ancora, i lavoratori iscritti ai fondi speciali gestiti dall’INPS. 

Temporalmente, i contributi riscattati si collocheranno nello stesso periodo nel quale avrebbero dovuto essere versati. 

 

Aspettativa non retribuita

Il riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia ai fini pensionistici offre ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, la possibilità di riscattarne i relativi contributi, anche precedenti al 31 dicembre 1996 (articolo 1, comma 789 della legge 296/2006). Questo consente di raggiungere prima i requisiti per la pensione. Per fare domanda, però, è necessario che il periodo di aspettativa in questione sia documentato; inoltre, il lavoratore deve poter dimostrare, sempre presentando idonea documentazione (articolo 3 del Dm 21 Luglio 278/2000), i gravi motivi di famiglia.

Se un dipendente chiede l’aspettativa, il datore di lavoro è obbligato a concederla? Le modalità di concessione dell’aspettativa, variano in base al contratto CCNL di riferimento e, sempre nel rispetto della normativa, può essere concessa compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.

 

Tuttavia il nostro ordinamento garantisce il diritto alla sospensione del lavoro per:

  • motivi privati (personali o familiari) di particolare onere e/o gravità;
  • assunzione di cariche pubbliche;
  • cure termali e tossicodipendenza;
  • assunzione di funzioni presso seggi elettorali.

Le motivazioni più utilizzate sono le prime due, ma soprattutto la prima, per motivi personali o familiari, tra cui rientrano:

  • grave disagio personale (malattia esclusa ovviamente, perché in quel caso il dipendente va appunto “in malattia”); 
  • necessità a causa della cura, assistenza o morte di un familiare.

 

Quanto può durare l’aspettativa

La durata massima della “pausa” è molto variabile e dipende dal singolo contratto CCNL e dalla motivazione per cui si richiede.

Durante l’aspettativa si conserva il posto di lavoro ma non si ha diritto alla retribuzione, né si può svolgere altro tipo di attività lavorativa. Inoltre, non si matura anzianità di servizio né contributi utili ai fini pensionistici 

 

 

ATTENZIONE

Come richiedere l’aspettativa

Occorre presentare domanda all’Ufficio del personale della propria azienda. Prima di chiederla però, é sempre bene rivolgersi a un’organizzazione sindacale o a un consulente specializzato in diritto del lavoro per avere informazioni precise sul proprio caso e non essere impreparati.

La domanda va presentata per iscritto all’ufficio del personale e deve indicare, ovviamente, oltre ai nostri dati personali, la durata dell’aspettativa. L’ufficio del personale, risponderà per iscritto, entro un periodo di tempo stabilito dal contratto CCNL. L’aspettativa si ritiene fruibile dopo un mese dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti.

 

 

Per qualsiasi problematica attinente l’argomento trattato, o per altra questione di natura previdenziale, il Patronato 50&PiùEnasco offre tutta la consulenza e l’assistenza necessarie.