Cassa integrazione ‘eventi meteo’ per temperature elevate

Le imprese costrette ad interrompere o sospendere l’attività lavorativa a causa del caldo intenso possono ricorrere al trattamento di integrazione salariale (cassa integrazione). Le indicazioni dell’Inps a seguito dell’ondata di calore di queste settimane.

Il caldo intenso è una delle motivazioni che prevedono il ricorso alla cassa integrazione in caso di sospensione o interruzione dell’attività lavorativa e, in considerazione dell’ondata di calore che in queste settimane sta interessando il Paese, Inps ha fornito indicazioni e chiarimenti riguardo al riconoscimento del sostegno.

 

Con il messaggio numero 2729 del 20 luglio 2023, Inps specifica che il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” è invocabile dal datore di lavoro quando le temperature risultino superiori a 35° centigradi. 

 

Tuttavia, anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda, qualora si consideri di valutare la temperatura “percepita”, che è più alta di quella reale.  

 

In sostanza, la valutazione della temperatura non deve fare riferimento solo al gradiente termico rilevato dai bollettini meteo, ma a più fattori, quali ad esempio il tasso di umidità, la tipologia di attività svolta e le condizioni nelle quali si trovino ad operare i lavoratori.

 

Queste considerazioni riguardano anche le lavorazioni al chiuso, laddove queste non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.

 

L’integrazione salariale è inoltre riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione/riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato la sospensione non siano imputabili allo stesso datore di lavoro o ai lavoratori.

 

Infine, Inps ricorda che, tenendo conto della tipologia e delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa svolta, anche i datori di lavoro tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali possono ricorrere all’ammortizzatore sociale per ‘eventi meteo’.

 

Per informazioni o chiarimenti, le imprese possono contattare l’Ufficio paghe Confcommercio Firenze-Arezzo (Cristina Cellai) telefonando al numero 055 20 36 974 o scrivendo all’indirizzo c.cellai@confcommerciofiar.it